IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale  e  lo  sviluppo
economico nei  comuni  particolarmente  colpiti  dal  fenomeno  dello
spopolamento e per  i  quali  si  riscontrano  rilevanti  carenze  di
attrattivita'  per  la  ridotta  offerta  di  servizi   materiali   e
immateriali alle persone e alle attivita'  economiche,  nel  rispetto
della  complementarita'  con  la  strategia  nazionale  per  le  aree
interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma  65-ter,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo  di  sostegno  ai  comuni
marginali.»; 
  Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
secondo cui «Il Fondo di cui al  comma  196  e'  incrementato  di  30
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023.  Tali
risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita'  di
accesso e rendicontazione.»; 
  Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo
delle aree interne,  presso  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
fondo  di  sostegno  alle   attivita'   economiche,   artigianali   e
commerciali con una dotazione di 30  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo  e'  ripartito  tra  i  comuni
presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta dal Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, che ne stabilisce termini  e  modalita'  di  accesso  e
rendicontazione.»; 
  Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato  di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine
di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni  residenti  nei
comuni svantaggiati. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione  2014-2020  di  cui
all'art. 1, comma 6, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono
individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:
spopolamento, deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il  medesimo
decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per
un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese  di  acquisto  e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma,   sono   altresi'   autorizzati   alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo e  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del 27 giugno  2014  ,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
  Tenuto conto della complementarieta' con la  mappatura  delle  aree
interne, per il  ciclo  di  programmazione  2021-2027,  in  corso  di
approvazione; 
  Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il fondo comuni marginali di cui  all'art.  1,  comma
196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b) «contributo»: la quota di risorse attribuite al comune di  cui
all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    c) «comuni svantaggiati»: gli enti beneficiari individuati di cui
all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    d) «attivita' economiche»: le attivita' economiche  operanti  nei
settori   commerciali,   artigianali,   professionali   o    agricoli
individuati secondo la classificazione ATECO specificata all'art. 2; 
    e) «unita' locale»: un'impresa o una parte di un'impresa  situata
in una localita'  topograficamente  identificata  in  conformita'  al
regolamento del Consiglio europeo n. 696 del 15 marzo 1993; 
    f) «aree interne»:  i  comuni  classificati  come  «polo»,  «polo
intercomunale»,  «intermedio»,  «periferico»   o   «ultra-periferico»
nell'ambito della mappatura delle  aree  interne,  per  il  ciclo  di
programmazione 2021-2027, in corso di approvazione.